Vieni a trovarci nelle nostre sedi:
Dott. Andrea Moi - Studio Psicologico - Consulenza e Supporto Psicologico
via Donizetti, 22/a - Cagliari
Tel. +39 348.7373.832
email: dott.andrea.moi@gmail.com
Una équipe di Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni potrà rispondere alle tue domande in merito alla Formazione in Azienda, Selezione del Personale, Psicologia del Lavoro, Valutazione Stress Lavoro-Correlato e Usabilità/Accessibilità informatica per sito professionale. Chiedi un preventivo gratuito per l'intervento nella tua organizzazione.
"Il Cervello è più esteso del Cielo."
(cit. Emily Dickinson, 1955)
"Non basta costruire la barca perché questa possa solcare le acque, neppure il navigatore più esperto può essere in grado di affrontare con sicurezza il mare in tempesta.
L’educazione è un evento instabile, talvolta contradditorio e ambiguo. Il risultato inatteso può sgorgare felicemente quando meno ce l’aspettiamo. Ma l’imprevisto è sempre presente a rendere gli atti educativi continuamente insicuri del “risultato”, anche perché gli effetti dell’educare spesso sono visibili dopo molto tempo ed è difficile cogliere nell’immediato i frutti della semina.
(cit. Vanna Iori, 2018)
A cosa serve?
Il mio studio professionale offre una serie di servizi di consulenza e supporto psicologico da erogare presso le nostre sedi.
Qual'è la competenza dello psicologo?
Lo Psicologo è un laureato in Psicologia che ha conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'effettuazione di un tirocinio pratico e il sostenimento dell'esame di Stato, con conseguente iscrizione all'apposito albo professionale. Potrai verificare l'effettiva abilitazione di qualsiasi professionista inserendo il suo cognome nell'Albo Professionisti dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, oppure verificando l'esistenza del professionista tra i nominativi indicati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
A chi è rivolto il supporto psicologico?
I servizi, come il supporto psicologico, possono essere rivolti a singole persone, coppie, famiglie con minori, minori, gruppi che intendano conoscere, migliorare, tutelare il benessere psicologico e la propria salute. Gli utenti generalmente vengono presi in carico solo dopo un breve colloquio di conoscenza e valutazione. Nel caso di disturbo non trattato da questo studio le persone verranno indirizzate verso professionisti competenti nel campo.
Di cosa si occupa lo Psicologo? Si occupa di Prevenzione, Diagnosi, Abilitazione, Riabilitazione, Sostegno/Supporto Psicologico, Consulenza Psicologica (o Counseling).
La prevenzione, intesa anche come atto valutativo di situazioni di rischio, comprende tutte quelle
attività finalizzate a sensibilizzare, educare, informare ed anticipare atteggiamenti, comportamenti
e condotte a rischio o da perseguire.
La diagnosi psicologica è l’atto tipico di indagine e valutazione, conoscitivo e comunicativo, in risposta ad una domanda, che si avvale di modelli teorici di riferimento dei processi mentali, del comportamento e della relazione.
Al fine di poter definire un processo diagnostico, lo psicologo si avvale del colloquio psicologico e del proprio strumentario psicodiagnostico (test e altri strumenti standardizzati), d’uso esclusivo, per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi e intrapsichici, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni.
Conseguenza dell’azione diagnostica, è la definizione del piano di trattamento, inteso come percorso di abilitazione e di riabilitazione, e che comprende tutte le attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo, e nelle istituzioni.
Il sostegno psicologico è una funzione di tipo supportivo alla tenuta delle condizioni di benessere della persona, del gruppo o di una istituzione. Il sostegno psicologico si realizza quindi in tutti quei casi entro i quali si ritiene opportuno garantire continuità e contenimento ad una data condizione
La consulenza psicologica (o counseling) comprende tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica, e cioè l’ascolto, la definizione del problema e la valutazione, l’empowerment, necessari alla formulazione dell’eventuale, successiva, diagnosi. Lo scopo è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto, all’interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving o di cambiamento.
Come avviene il supporto Psicologico?
E' possibile avere supporto psicologico, con uno psicologo regolarmente iscritto all'albo, presso una delle nostre strutture.
In casi particolari sarà possibile incontrare il professionista direttamente in casa propria. Questa possibilita' è offerta a chi ha difficolta' a spostarsi, necessita' di particolare riservatezza o poco tempo libero e preferisce incontrare lo psicologo direttamente nel proprio domicilio.
Presto verra' attivato anche il servizio di consulenza tramite videochiamata Skype, il che vi permettera' di raggiungere uno psicologo qualificato, oltre che da casa vostra, anche da qualisasi altro luogo.
Un singolo colloquio dura un ora. La durata totale (di massima) dell'intervento verra' valutata in sede di colloquio conoscitivo.
Sara' possibile pagare in contanti al momento dell'emissione della fattura (le fatture relative a prestazioni psicologiche esenti IVA sono fatture sanitarie a tutti gli effetti, e come tali detraibili al momento della dichiarazione dei redditi come le altre spese mediche).
I servizi online devono essere saldati prima della prestazione tramite bonifico bancario. La fattura verra' emessa istantaneamente e ritirata dall'utente in seguito. Le tariffe applicate saranno riferite alle tariffe medie indicate dall'Ordine Nazionale Psicologi. Un singolo colloquio ha il costo di 60 euro.
Quali sono le modalità per fissare un colloquio?
Per prenotare un servizio nella nostra sede, online o domiciliare sara' necessario chiamare al numero
+39 348.7373.832
, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
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AFS - Alta Formazione e Sviluppo - Supporto Psicologico e Psicoterapia
Indirizzo: via San Giacomo, 111 (Cagliari)
e via Asiago, 10 (Catania)
Tel:+39 070.3110107
E-mail: andreamoi@altaformazionesviluppo.it
Supporto di gruppo per famiglie
News 2023
E’ in programma “Quando le emozioni si surriscaldano”,
una serie di incontri che si rivolge a gruppi di genitori con difficoltà
nel rapporto comunicativo ed emotivo con i propri figli e figlie
in età prescolare, scolare, adolescenziale e dei giovani adulti.
L'obiettivo è quello di migliorare la consapevolezza emotiva nelle famiglie
al fine di sviluppare metodi efficaci di gestione e comprensione delle emozioni
e di potenziare l'intelligenza emotiva l'empatia nella relazione con i figli e le figlie.
Quali sono le modalità per richiedere di partecipare?
Sarà necessario chiamare al numero +39 348.7373.832,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
Oppure inviando un email ad uno dei seguenti indirizzi:
email: dott.andrea.moi@gmail.com
email: jessica.saglieme@gmail.com
email: pierluigicarola.psicologia@gmail.com
Altri servizi educativi
I nostri educatori e psicologi, con decennale esperienza, attivano percorsi educativi e psico-pedagogici con la L.162, con Home Care Premium (HCP) o ti possono supportare nelle pratiche per l'attivazione dell'educativa specialistica scolastica per mezzo cooperativa sociale.
Verranno predisposti piani personalizzati in collaborazione con le famiglie e integrati con le risorse sociali e sanitarie dei servizi sociali di competenza.
Tra le attività che il nostro studio può svolgere la tua famiglia potrà trovare:
- Progettazione interventi pedagogici per singoli, coppie, famiglie e gruppi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti con limitazioni per il raggiungimento di livelli sempre piu' elevati di autonomia
- Sviluppo e supporto alla genitorialità
- Consulenze psico-pedagogiche ed educative alle famiglie
- Programmazione, organizzazione, gestione e verifica di percorsi individualizzati per minori e adulti con disabilita'
- Interventi con minori con disagio socio-relazionale, Iperattivita', Disturbi Specifici dell'Apprendimento
- Pianificazione e partecipazione ad attivita' sportive
- Partecipazione ad eventi sociali nel territorio
- Svolgimento di attivita' di routine inserite nel piano psico-educativo.
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Piani di formazione personalizzati per privati, organizzazioni o enti pubblici
Il nostro studio Vi offre una serie di percorsi formativi dedicati all'empowerment della Persona, alla Persona al Lavoro, alle Aziende, alla Disabilita'.
Formazione alla Persona:
- Self-Assessment e Self-Empowerment
- Colloquio di Lavoro
- Come preparare un Curriculum
- Corsi base di Lingua Inglese, Spagnola e Italiano per Stranieri (lingua L1 Inglese o Spagnolo)
- Autopromozione e Marketing per Psicologi
- Autopromozione nel WEB
Formazione alle Aziende:
- Coaching e Sviluppo Organizzativo
- Strumenti di gestione dei Gruppi nelle Organizzazioni
- Team Building, Clima Organizzativo
- Cultura Organizzativa, Benessere Organizzativo, Disagio Lavorativo, Mobbing, Burnout
- Sicurezza, Rischi Psico-Sociali
- Valutazione dello Stress Lavoro Correlato e Supporto Psicologico
- Comunicazione interpersonale, comunicazione organizzativa, stili comunicativi, assertivita', feedback, ascolto attivo, empatia, motivazione, leadership, Focus Group
- Comunicazione Strategica
- Ricerca e Selezione del Personale
Formazione alla Aziende nel Terzo Settore:
- Legislazione, Progettazione Sociale e Fundraising, Partnership e lavoro di rete, l'Organizzazione e la gestione degli interventi sociali
- La Ricerca e la Selezione del Personale nel No-Profit
- Giochi di simulazione nel Sociale
Formazione nelle Scuole:
- Progettazione per bandi Iscola e PON
- Formazione e aggiornamento per Insegnanti di tutti i gradi di insegnamento
- Seminari di supporto alla genitorialità
Formazione alla Aziende nell'I.T.:
- Supporto nello sviluppo di siti Usabili e Accessibili (siti personali e e-commerce). Valutazione e collaudo
- Dal Marketing all'Internet Marketing
- Psicologia e Usabilita'. Psicologia e Accessibilita'
- Comunicazione multimediale - Ergonomia del Software
Formazione alla Disabilita':
- Alfabetizzazione informatica - Alfabetizzazione Inglese e Spagnolo
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AFS - Alta Formazione e Sviluppo
Indirizzo: via San Giacomo, 111 - Cagliari
e via Asiago, 10 - Catania
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Facilitazione nella progettazione partecipata e nello Sviluppo Organizzativo
Il nostro studio si occupa da anni di progettazione nel sociale e di sviluppo organizzativo di aziende e operatori sociali.
Le organizzazioni vengono affiancate nelle fasi di strutturazione e ristrutturazione aziendale, interventi sulla comunicazione interna ed esterna, direzione di progetti finalizzati a partecipazione a bandi e sviluppo organizzativo con tecniche quali O.S.T., PCM e tecniche di progettazione partecipata adatte a piccole e grandi aziende.
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Da anni, in qualità di Psicologo e Giudice Onorario della Corte d'Appello sez. Minori (anni 2011/2019), sono attivo in qualità di conferenziere sui temi psicologici inerenti l'inclusione sociale, la violenza di genere e altri temi in materia psicologica.
Ho gestito dibattiti e confronti, in particolare nel mondo dell'Associazionismo e Volontariato.
Una mia intervista sui temi della parità di genere è contenuta nel libro di Claudia Sarritzu intitolato Parole Avanti. Femminismo del 3° millennio, Ed. Palabanda.
Di seguito un estratto dall'incontro/dibattito "Spregiudicate" tenutosi il 25.11.2017 in collaborazione con Alta Formazione & Sviluppo, l'Associazione Luna e Sole e il Comune di Quartucciu.
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Codice Deontologico e altro...
Codice deontologico degli psicologi italiani
Capo I - Principi generali
Articolo 1 Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Articolo 2 L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4 Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.
Articolo 5 Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6 Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7 Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8 Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9 Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
Articolo 10 Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14 Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15 Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16 Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17 La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18 In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19 Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20 Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21 L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.
Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza
Articolo 22 Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23 Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
Articolo 24 Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25 Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26 Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.
Articolo 27 Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28 Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29 Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30 Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31 Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32 Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33 I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34 Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35 Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36 Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.
Articolo 37 Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38 Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39 Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40 Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41 È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'"Osservatorio permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42 Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
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Consulenza psicologica online (e-health)
Cosa è, perché, come funziona.
Cosa è?
• “Ogni tipologia d’interazione terapeutica professionale e qualificata che utilizza internet per connettere un professionista della salute mentale con i suoi clienti” (Bloom, 1998) (Rochlen, Zack, & Speyer, 2004)
• “Tutte le azioni professionali offerte da un professionista in carne ed ossa a un cliente finalizzate a: informare, sensibilizzare, supportare, modificare, prevenire, curare, abilitare e riabilitare, attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie di comunicazione” (Manzo et al., 2015).
• Una videochiamata per stare vicini anche quando si è fisicamente lontani.
Perchè?
• Per andare incontro ad alcune esigenze specifiche dei nativi digitali, degli ageing e tardivi digitali (chi non è nato immerso nelle nuove tecnologie ma comunque ne è esposto), per aumentare l’accessibilità dei servizi a favore di persone interessate da disabilità, per supportare l’intervento tradizionale (blended), per ovviare a situazioni di estrema gravità quale l’emergenza Coronavirus.
Come funziona?
• Con vari strumenti o app informatiche quali: WhatsApp, Skype, Zoom, GoToMeeting, Microsoft Team, Hangouts, Facebook Messenger, Doxy.Me.
Da anni, in qualità di Psicologo e Giudice Onorario della Corte d'Appello sez. Minori (anni 2011/2019), sono attivo in qualità di conferenziere sui temi psicologici inerenti l'inclusione sociale, la violenza di genere e altri temi in materia psicologica.
Ho gestito dibattiti e confronti, in particolare nel mondo dell'Associazionismo e Volontariato.
Una mia intervista sui temi della parità di genere è contenuta nel libro di Claudia Sarritzu intitolato Parole Avanti. Femminismo del 3° millennio, Ed. Palabanda.
Di seguito un estratto dall'incontro/dibattito "Spregiudicate" tenutosi il 25.11.2017 in collaborazione con Alta Formazione & Sviluppo, l'Associazione Luna e Sole e il Comune di Quartucciu.
Vieni a trovarci nelle nostre sedi:
Dott. Andrea Moi
via Donizetti, 22/a - Cagliari
Tel. +39 348.7373.832
email: dott.andrea.moi@gmail.com
AFS - Alta Formazione e Sviluppo
Indirizzo: via San Giacomo, 111 - Cagliari
e via Asiago, 10 - Catania
Tel:+39 070.3110107
E-mail: andreamoi@altaformazionesviluppo.it
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